Scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi
Programma annuale
sottoposto al parere dei revisori dei conti e alla giunta esecutiva entro il 30 novembre
approvazione entro il 31 dicembre
verifica entro il 30 giugno
Conto consuntivo
predisposizione entro il 15 marzo
approvazione in Consiglio d'Istituto entro il 30 aprile
Perla PA
la comunicazione deve essere effettuata dalle amministrazioni pubbliche esclusivamente per via telematica, tramite il sito www.perlapa.gov.it, trasmettendo:
- entro 15 giorni dal conferimento o dall'autorizzazione, gli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti;
- entro il 30 giugno di ogni anno i compensi erogati nell'anno precedente, per gli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti;
- entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, gli incarichi affidati a consulenti e collaboratori esterni nel semestre precedente;
- entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, i compensi erogati nel semestre precedente per incarichi a consulenti e collaboratori esterni indipendentemente dal semestre di affidamento.
Rilevazione permessi ex Legge 104/92
- La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente per via telematica entro il 31 marzo di ogni anno per i permessi conferiti nell’anno precedente anche nel caso in cui non siano stati accordati permessi (dichiarazione negativa).
Accessibilità
L’articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 stabilisce che, entro il 31 marzo di ogni anno, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono obbligate a pubblicare, con cadenza annuale, gli Obiettivi di accessibilità nel proprio sito web.
Adempimenti nei confronti di AVCP
Entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di interesse, le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare sul proprio sito web istituzionale tabelle riassuntive di bandi.
Debiti PA D.L. 35/2013
Dall'11 aprile ed entro il 15 settembre le PA devono comunicare i propri debiti sulla piattaforma telematica.
Dal 1 gennaio 2014 entro il 30 aprile dell'anno successivo.